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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT

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2019/0771 IT Art. 27 cercato: 'vigore' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
 

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 aprile 2019.

(3)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(4)  Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

(5)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(6)  Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

(9)  Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30).

(10)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 1999/44/CE

La presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 2)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), primo trattino

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo e terzo trattino

Articolo 2, punto 5), lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 3)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, punto 4)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 2, punto 12)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, punto 15) e Articolo 3, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, lettera a), e Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 8

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2, e Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, punto 14)

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 4

Articolo 18

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafi 6 e 7

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 9

Articoli 19 e 20

Articolo 10

Articolo 22

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Articolo 24, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 12

Articolo 25

Articolo 13

Articolo 26

Articolo 14

Articolo 27

Articolo 10

Responsabilità del venditore

1.   Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro 2 anni da tale momento. Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 3, il presente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali.

2.   Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto_di_vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto_digitale o del servizio_digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto_di_vendita.

3.   Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre termini più lunghi rispetto a quelli previsti ai paragrafi 1 e 2.

4.   Se, a norma del diritto nazionale, i rimedi previsti all’articolo 13 sono ugualmente soggetti a prescrizione, gli Stati membri provvedono affinché il relativo periodo di prescrizione consenta al consumatore di avvalersi dei rimedi di cui all’articolo 13 per qualsiasi difetto di conformità di cui è responsabile il venditore a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e che si manifesta entro il periodo di tempo indicato in tali paragrafi.

5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono solo mantenere in vigore o introdurre una prescrizione per i rimedi previsti all’articolo 13. Gli Stati membri provvedono affinché tale periodo di prescrizione consenta al consumatore di avvalersi dei rimedi di cui all’articolo 13 per qualsiasi difetto di conformità di cui è responsabile il venditore a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e che si manifesta entro il periodo di tempo indicato in tali paragrafi.

6.   Per quanto riguarda i beni di seconda mano, gli Stati membri possono prevedere che il venditore e il consumatore possano accordarsi su termini contrattuali o accordi con durata del periodo di responsabilità o del termine di prescrizione più breve rispetto a quanto previsto ai paragrafi 1, 2 e 5, a condizione che tali periodi più brevi non siano inferiori a un anno.

Articolo 11

Onere della prova

1.   Qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato, si presume che fosse sussistente al momento della consegna del bene, salvo prova contraria o che la presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali.

2.   Invece del periodo di un anno di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre un periodo di due anni dal momento in cui il bene è stato consegnato.

3.   Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto_di_vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto_digitale o del servizio_digitale per un periodo di tempo, l’onere della prova riguardo al fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale fosse conforme entro il periodo di tempo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato in tale articolo.

Articolo 12

Obbligo di notifica

Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre disposizioni che prevedono che, al fine di godere dei diritti del consumatore, il consumatore deve informare il venditore di un difetto di conformità entro un periodo di almeno 2 mesi dalla data in cui il consumatore ha riscontrato tale difetto di conformità.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia l’articolo 22 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.


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